LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(sostituto comma 2 da art 12 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30)
Constatazione delle violazioni
1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale sono trasmessi entro trenta giorni dalla loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 5.
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.