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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Art. 5
Applicazione sanzioni
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esterno.
2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 Sito esterno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

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