Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 28/12/2021 | |
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3. | ![]() | 27/06/2019 | |
4. | ![]() | 27/12/2018 | |
5. | ![]() | 27/07/2018 | |
6. | ![]() | 20/12/2013 | |
7. | ![]() | 29/03/2013 | |
8. | ![]() | 21/12/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2006
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Presunzione
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.