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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

2 bis.
Art. 7 bis

(già aggiunto da art 12 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30; comma 1 bis prima aggiunto da art. 6 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23 poi abrogato da art. 4 L.R. 20 dicembre 2006 n. 19)

Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.
1 bis abrogato
1.
1 bis
6 bis.
6 ter

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