Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

Art. 1

(comma 1 bis aggiunto da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, di seguito denominata "legge statale".
1 bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte IV, allegato C, nota (4), che non raggiunge l'efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero dei rifiuti R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

Espandi Indice