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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 11

(modificati commi 1, comma 2 lett. a), b) e d), abrogato comma 3 e aggiunto comma 3 bis. da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Interventi in materia ambientale
1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo speciale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, ... della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi e la produzione di rifiuti, al compostaggio in loco, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio nonché alla ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.
2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, ai sensi degli articoli 99, 99 bis e 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate ai sensi degli articoli 99, 99 bis e 100 della legge regionale n. 3 del 1999;
c) finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete naturale 2000).
3. abrogato.
3 bis. Per incentivare la riduzione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, la Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma 1 al fondo costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente). La Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le modalità di rendicontazione.

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