LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
(abrogato comma 1 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)
Normativa transitoria
1. abrogato.
2. Per i processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale, redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 dell'art. 4 decorre dalla predetta data.
3. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 3 è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'esercizio 1996 la Giunta regionale è autorizzata, sulla base di criteri di riparto dalla stessa stabiliti, ad assegnare ed erogare alle Province, in un'unica soluzione, una somma pari al 20 per cento del gettito del tributo previsto nel bilancio regionale. Tale somma è all'uopo accantonata nell'ambito del Fondo Globale riferito al Capitolo 86350 di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio stesso; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, secondo quanto disposto dai commi quarto e quinto dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'approvazione della presente legge e di quella di assestamento del bilancio.
5. Successivamente, espletati gli adempimenti di cui al comma 4, sulla base del gettito reale del tributo accertato per l'esercizio 1996, e con i medesimi criteri, si provvede ad effettuare i necessari conguagli nei confronti delle Province.