LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(modificato comma 1 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)
Versamento del tributo
1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale nei termini previsti dalla legge statale.