LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
(già sostituiti commi 1, 2, 3, 4 e 5 da art. 3 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; poi aggiunti lett. c) del comma 5 e comma 6 bis da art. 44 L.R. 14 aprile 2004 n. 7; poi aggiunto comma 6 ter e lett. b) bis del comma 3 nonchè modificate lett. a) del comma 2 e lettere a) e b) del comma 3 da art. 6 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23; poi sostituiti commi 1, 7 e 8, abrogati commi 2, 3, 4, 5 e 6 e aggiunto comma 6 quater da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, infine modificato num. 4), lett. a) del comma 1 da art. 4 L.R. 29 luglio 2016, n. 14)
Ammontare dell'imposta
1. L'ammontare dell'imposta del tributo speciale è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:
a) a decorrere dall'anno 2017:
1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 15,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 11,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
b) a decorrere dall'anno 2020:
1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
6 bis. Gli scarti ed i sovvalli di cui all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento.
6 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta ai sensi dell'articolo 3. comma 40 della legge n. 549 del 1995. gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.
6 quater. L'agevolazione di cui al comma 6 bis è riconosciuta esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.
7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano gli importi di cui al comma 1 del presente articolo relativamente all'importo vigente nell'anno di riferimento, in relazione alle caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.
8. Ai fini dell'individuazione dell'importo per il calcolo dell'ammontare dell'imposta valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.