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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato29/07/2016
3. Testo Coordinato05/10/2015
4. Testo Coordinato21/12/2012
5. Testo Coordinato20/12/2006
6. Testo Coordinato20/12/2006
7. Testo Coordinato15/04/2004
8. Testo Coordinato23/12/2003
9. Testo Coordinato15/11/2001
10. Testo Originale23/08/1996

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 1

(comma 1 bis aggiunto da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, di seguito denominata "legge statale".
1 bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte IV, allegato C, nota (4), che non raggiunge l'efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero dei rifiuti R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

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