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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato29/07/2016
3. Testo Coordinato05/10/2015
4. Testo Coordinato21/12/2012
5. Testo Coordinato20/12/2006
6. Testo Coordinato20/12/2006
7. Testo Coordinato15/04/2004
8. Testo Coordinato23/12/2003
9. Testo Coordinato15/11/2001
10. Testo Originale23/08/1996

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 13 ter
Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta
1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter, entro il termine previsto per il versamento trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti di cui all'articolo 13 bis devono inviare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il modello predisposto dalla Regione, nella quale sono dichiarati il raggiungimento della percentuale minima di recupero, i rifiuti entranti nell'impianto, gli scarti e i sovvalli inviati in discarica, i materiali e i rifiuti inviati a recupero alle condizioni di cui all'articolo 13, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater e gli eventuali rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento.
2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale da parte del soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre di riferimento. La struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dal primo giorno di inizio del trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma 1 si riferisce. Per essere ammessi al beneficio occorre presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 bis.

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