Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2018 | ||
2. | 29/07/2016 | ||
3. | 05/10/2015 | ||
4. | 21/12/2012 | ||
5. | 20/12/2006 | ||
6. | 20/12/2006 | ||
7. | 15/04/2004 | ||
8. | 23/12/2003 | ||
9. | 15/11/2001 | ||
10. | 23/08/1996 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(già abrogato comma 5 da art. 23 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30; poi sostituito articolo da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, infine modificato comma 1 da art. 24 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Dichiarazione annuale
1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi d'intesa con la struttura competente in materia di rifiuti.
2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.