Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2018 | ||
2. | 29/07/2016 | ||
3. | 05/10/2015 | ||
4. | 21/12/2012 | ||
5. | 20/12/2006 | ||
6. | 20/12/2006 | ||
7. | 15/04/2004 | ||
8. | 23/12/2003 | ||
9. | 15/11/2001 | ||
10. | 23/08/1996 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(già modificata lett. a) del comma 1 da art. 4 L.R. 13 agosto 1999 n. 24; poi modificate lett. a) e b) del comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge statale si applicano le seguenti:
a) sanzioni amministrative da 77 Euro a 309 Euro per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione;
b) sanzione amministrativa da 516 Euro a 5.164 Euro, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, le disposizioni del Capo I Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.