Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2018 | ||
2. | 29/07/2016 | ||
3. | 05/10/2015 | ||
4. | 21/12/2012 | ||
5. | 20/12/2006 | ||
6. | 20/12/2006 | ||
7. | 15/04/2004 | ||
8. | 23/12/2003 | ||
9. | 15/11/2001 | ||
10. | 23/08/1996 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
(modificato comma 2 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)
Comunicazioni
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura regionale competente in materia di rifiuti i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.