Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato29/07/2016
3. Testo Coordinato05/10/2015
4. Testo Coordinato21/12/2012
5. Testo Coordinato20/12/2006
6. Testo Coordinato20/12/2006
7. Testo Coordinato15/04/2004
8. Testo Coordinato23/12/2003
9. Testo Coordinato15/11/2001
10. Testo Originale23/08/1996

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Versamento del tributo
Art. 3 - Dichiarazione annuale
Art. 4 - Constatazione delle violazioni
Art. 5 - Applicazione sanzioni
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Presunzione
Art. 7 bis - Decadenza
Art. 8 - Rimborsi e compensazioni
Art. 9 - Comunicazioni
Art. 10 - Quota spettante alle Province
Art. 11 - Interventi in materia ambientale
Art. 12 - Bonifica dei suoli inquinati
Art. 13 - Ammontare dell'imposta
Art. 13 bis - Procedimento per l'iscrizione nell'elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta
Art. 13 ter - Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta
Art. 14 - Normativa transitoria
Art. 1

(comma 1 bis aggiunto da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, di seguito denominata "legge statale".
1 bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte IV, allegato C, nota (4), che non raggiunge l'efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero dei rifiuti R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.
Art. 2

(modificato comma 1 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Versamento del tributo
1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale nei termini previsti dalla legge statale.
Art. 3

(già abrogato comma 5 da art. 23 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30; poi sostituito articolo da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, infine modificato comma 1 da art. 24 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Dichiarazione annuale
1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi d'intesa con la struttura competente in materia di rifiuti.
2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Art. 4

(già sostituito comma 2 da art 12 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30; poi aggiunto comma 2 bis. da art 11 L.R. 21 dicembre 2012 n. 15; infine sostituito comma 1 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Constatazione delle violazioni
1. I processi verbali di constatazione di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di competenza di cui all'articolo 5.
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.
2 bis. Le violazioni dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'articolo 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.
Art. 5

(già sostituito da art. 4 L.R. 13 agosto 1999 n. 24; poi modificati commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Applicazione sanzioni
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni...del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esterno.
2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Art. 6

(già modificata lett. a) del comma 1 da art. 4 L.R. 13 agosto 1999 n. 24; poi modificate lett. a) e b) del comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge statale si applicano le seguenti:
a) sanzioni amministrative da 77 Euro a 309 Euro per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione;
b) sanzione amministrativa da 516 Euro a 5.164 Euro, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, le disposizioni del Capo I Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno e della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
Art. 7
Presunzione
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.
Art. 7 bis

(già aggiunto da art 12 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30; comma 1 bis prima aggiunto da art. 6 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23 poi abrogato da art. 4 L.R. 20 dicembre 2006 n. 19)

Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.
1 bis abrogato.
Art. 8

(prima modificati commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, poi sostituita rubrica e aggiunto comma 2 bis da art. 31 L.R. 27 dicembe 2018, n. 24)

Rimborsi e compensazioni
1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di tributi....
2. La struttura regionale competente in materia di tributi provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.
2 bis. Se il gestore dell'impianto ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto per ciascun trimestre può presentare istanza di compensazione, in carta semplice, con allegazione di idonea documentazione attestante il credito, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dall'effettuazione del pagamento eccessivo. La compensazione viene imputata ai trimestri successivi dello stesso anno d'imposta. Se non è possibile esperire la totale compensazione del credito nel medesimo anno d'imposta, il credito non compensato, indicato nella dichiarazione annuale, viene per la parte restante rimborsato e può essere portato in compensazione nell'anno d'imposta successivo solo a seguito di espressa autorizzazione della stessa struttura regionale competente.
Art. 9

(modificato comma 2 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Comunicazioni
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura regionale competente in materia di rifiuti i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.
Art. 10

(abrogato comma 2, modificati commi 3 e 4 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Quota spettante alle Province
1. Alle Province spetta una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo regionale.
2. abrogato.
3. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, è assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. È ripartita altresì tra le Province, a titolo di acconto per l'anno in corso, una somma pari al 30 per cento della quota loro spettante ai sensi del comma 1, calcolata sul medesimo gettito.
Art. 11

(modificati commi 1, comma 2 lett. a), b) e d), abrogato comma 3 e aggiunto comma 3 bis. da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Interventi in materia ambientale
1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo speciale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, ... della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi e la produzione di rifiuti, al compostaggio in loco, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio nonché alla ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.
2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, ai sensi degli articoli 99, 99 bis e 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate ai sensi degli articoli 99, 99 bis e 100 della legge regionale n. 3 del 1999;
c) finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete naturale 2000).
3. abrogato.
3 bis. Per incentivare la riduzione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, la Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma 1 al fondo costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente). La Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le modalità di rendicontazione.
Bonifica dei suoli inquinati
abrogato.
Art. 13

(già sostituiti commi 1, 2, 3, 4 e 5 da art. 3 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; poi aggiunti lett. c) del comma 5 e comma 6 bis da art. 44 L.R. 14 aprile 2004 n. 7; poi aggiunto comma 6 ter e lett. b) bis del comma 3 nonchè modificate lett. a) del comma 2 e lettere a) e b) del comma 3 da art. 6 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23; poi sostituiti commi 1, 7 e 8, abrogati commi 2, 3, 4, 5 e 6 e aggiunto comma 6 quater da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, infine modificato num. 4), lett. a) del comma 1 da art. 4 L.R. 29 luglio 2016, n. 14)

Ammontare dell'imposta
1. L'ammontare dell'imposta del tributo speciale è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:
a) a decorrere dall'anno 2017:
1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 15,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 11,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
b) a decorrere dall'anno 2020:
1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
2) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
3) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
6 bis. Gli scarti ed i sovvalli di cui all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento.
6 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta ai sensi dell'articolo 3. comma 40 della legge n. 549 del 1995. gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.
6 quater. L'agevolazione di cui al comma 6 bis è riconosciuta esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.
7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano gli importi di cui al comma 1 del presente articolo relativamente all'importo vigente nell'anno di riferimento, in relazione alle caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.
8. Ai fini dell'individuazione dell'importo per il calcolo dell'ammontare dell'imposta valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.
Art. 13 bis
Procedimento per l'iscrizione nell'elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta
1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter, per il conferimento di scarti e sovvalli, la Regione costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale ammessi, che viene pubblicato entro il mese di febbraio sul Bollettino ufficiale telematico della Regione ai fini di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene data informazione sul sito istituzionale della Regione.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 presentano, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, a pena di decadenza. Se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione la struttura regionale competente non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta.
3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 in corso d'anno, il servizio regionale competente in materia di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne è data comunicazione ai gestori delle discariche ubicate in regione Emilia-Romagna.
4. Il gestore della discarica, in qualità di soggetto obbligato d'imposta, ha facoltà di pagare il tributo per lo smaltimento degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale in misura ridotta, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, fermo restando il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora il gestore dell'impianto non venga inserito in elenco per mancanza dei requisiti.
5. Ogni variazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 rilasciata deve essere comunicata con le modalità di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, che provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro sessanta giorni dalla ricezione.
6. La Regione, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione, anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti dichiarati, provvede alla cancellazione dell'impianto dall'elenco di cui al comma 1.
7. La cancellazione determina la decadenza dall'applicazione del tributo in misura ridotta dalla data in cui sono venuti meno i requisiti.
8. A seguito della cancellazione dall'elenco la struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
Art. 13 ter
Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta
1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter, entro il termine previsto per il versamento trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti di cui all'articolo 13 bis devono inviare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il modello predisposto dalla Regione, nella quale sono dichiarati il raggiungimento della percentuale minima di recupero, i rifiuti entranti nell'impianto, gli scarti e i sovvalli inviati in discarica, i materiali e i rifiuti inviati a recupero alle condizioni di cui all'articolo 13, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater e gli eventuali rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento.
2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale da parte del soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre di riferimento. La struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dal primo giorno di inizio del trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma 1 si riferisce. Per essere ammessi al beneficio occorre presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 bis.
Art. 14

(abrogato comma 1 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, poi modificato comma 3 da art. 24 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Normativa transitoria
1. abrogato.
2. Per i processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale, redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 dell'art. 4 decorre dalla predetta data.
3. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 3 è adottato ... entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'esercizio 1996 la Giunta regionale è autorizzata, sulla base di criteri di riparto dalla stessa stabiliti, ad assegnare ed erogare alle Province, in un'unica soluzione, una somma pari al 20 per cento del gettito del tributo previsto nel bilancio regionale. Tale somma è all'uopo accantonata nell'ambito del Fondo Globale riferito al Capitolo 86350 di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio stesso; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, secondo quanto disposto dai commi quarto e quinto dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'approvazione della presente legge e di quella di assestamento del bilancio.
5. Successivamente, espletati gli adempimenti di cui al comma 4, sulla base del gettito reale del tributo accertato per l'esercizio 1996, e con i medesimi criteri, si provvede ad effettuare i necessari conguagli nei confronti delle Province.

Espandi Indice