LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(già sostituito da art. 4 L.R. 13 agosto 1999 n. 24; poi modificati commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)
Applicazione sanzioni
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni...del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 .
2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.