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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 5
Progetti occupazionali in aree svantaggiate
1. La Regione sostiene lo sviluppo dell'occupazione nelle aree che presentano difficoltà socio-economiche come individuate dalla normativa comunitaria, ovvero ricadenti nell'ambito di programmi speciali d'area ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. A tale fine la Regione concede contributi alle imprese operanti nelle aree di cui al presente articolo sulla base di progetti di particolare rilievo occupazionale, anche realizzati con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, che prevedano l'ampliamento della base occupazionale.
3. I contributi di cui al presente articolo sono stabiliti nella misura massima in lire:
a) 10.000.000, elevabili a lire 15.000.000 qualora si tratti di una lavoratrice, per assunzione di iscritti nelle liste di mobilità ovvero disoccupati iscritti nelle liste di prima classe da almeno dodici mesi, se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 40, e 32 se provenienti da imprese artigiane;
b) 8.000.000, elevabili a lire 12.000.000 qualora si tratti di una lavoratrice, per assunzione a tempo indeterminato di donne o giovani di età inferiore a 32 anni, ovvero per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato attraverso la trasformazione di precedenti rapporti di apprendistato o di formazione e lavoro;
c) 3.000.000, elevabili a lire 5.000.000 qualora si tratti di lavoratrice, per assunzioni a tempo indeterminato di altri lavoratori non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere a) e b).
4. Gli importi dei contributi previsti dalla lettera a) del comma 3 sono diminuiti in proporzione al periodo per il quale al momento dell'assunzione è ancora prevista la corresponsione dell'indennità di mobilità.
5. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ovvero disoccupati iscritti nelle liste di 1a classe da almeno dodici mesi, le donne e i giovani che costituiscono un'impresa anche in forma societaria e cooperativa, beneficiano di un contributo, in quanto titolari o soci, nella misura massima di L.15.000.000. Tali contributi sono elevabili a L. 20.000.000 se la composizione societaria è formata in maggioranza di donne.
6. La Regione concede altresì contributi alle imprese, anche in forma individuale, che attivino nuove unità produttive nelle aree di cui al presente articolo. I predetti contributi sono stabiliti nella misura massima di lire 10.000.000 per ogni posto di lavoro localizzato nelle suddette aree.

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