LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45
MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
(abrogato comma 3 da art. 55 L.R. 30 giugno 2003 n. 12)
Flessibilizzazione gestionale e organizzativa degli enti operanti nella formazione professionale
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di formazione professionale, per favorire l'incontro tra le esigenze della programmazione regionale o provinciale e il sistema erogatore dell'offerta formativa, promuove e sostiene la flessibilità gestionale ed organizzativa degli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , ivi compresi gli enti di emanazione delle associazioni agricole.
2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di riordino gestionale ed economico degli enti di cui al comma 1, sostiene e controlla la realizzazione, di concerto con le Province, di programmi di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione professionale dei lavoratori degli enti stessi, per adeguare le loro competenze ai nuovi sbocchi professionali individuati.
3. abrogato