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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

Titolo II
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO
Art. 2
Programmazione e disciplina degli interventi
1. Il Titolo II disciplina interventi per la promozione dell'accesso al lavoro al fine di integrare e completare le azioni previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione.
2. La programmazione degli interventi previsti dal presente Titolo II, nonché dall'art. 13 e le modalità per la concessione dei relativi contributi sono attuati sulla base di quanto stabilito dalla normativa in materia di formazione professionale e secondo l'articolazione delle competenze tra Regione ed Enti locali in essa stabilita. I contributi sono concessi prioritariamente alle imprese sia singole che associate o agli enti bilaterali, anche per il tramite dei soggetti attuatori degli interventi di formazione professionale prescelti.
Art. 3
Iniziative di orientamento e rafforzamento professionale
1. La Regione favorisce, anche nell'ambito della programmazione provinciale, iniziative sperimentali di informazione ed orientamento professionale degli studenti, finalizzate ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. Al fine di realizzare le iniziative di cui al presente articolo, la Regione favorisce la collaborazione tra gli istituti scolastici, gli enti universitari e le imprese sia singole che associate e loro organismi associativi, enti bilaterali, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria anche per lo svolgimento di attività quali esperienze di alternanza scuola-lavoro e tirocini di orientamento.
3. La Regione promuove altresì la realizzazione, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, di attività formative e di orientamento finalizzate:
a) al rafforzamento o alla riconversione delle competenze professionali dei giovani in possesso di diploma debole alla ricerca di prima occupazione;
b) all'inserimento delle donne in settori e professioni non tradizionali e al loro aggiornamento professionale.
Art. 4
Tirocini formativi e di orientamento
1. La Regione promuove lo svolgimento presso le imprese, anche al di fuori di attività corsuale, purché nell'ambito di progetti formativi, di iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, a scopo formativo e di orientamento.
2. A tale fine la Regione favorisce la realizzazione, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, di convenzioni singole o quadro tra i soggetti promotori.
3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi ai soggetti promotori, ai datori di lavoro e ai tirocinanti per la copertura delle spese sostenute per le iniziative di cui al comma 1.
4. La Regione concede contributi ad associazioni imprenditoriali, centri di formazione, consorzi di imprese, enti universitari, enti bilaterali e organizzazioni sindacali per progetti sperimentali relativi ad un sistema organizzato di tutoraggio, che valorizzino anche le competenze di lavoratori in pensione e finalizzato all'avviamento al lavoro.
5. I tirocini di cui al presente articolo sono svolti a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 Sito esterno, e che risultano in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati o in mobilità, può avere una durata, rapportata alla specializzazione richiesta dai diversi profili, fino ad un massimo di un anno.

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