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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

Titolo III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA OCCUPAZIONE
Art. 5

(modificati commi 3, 5 e 6 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Progetti occupazionali in aree svantaggiate
1. La Regione sostiene lo sviluppo dell'occupazione nelle aree che presentano difficoltà socio-economiche come individuate dalla normativa comunitaria, ovvero ricadenti nell'ambito di programmi speciali d'area ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. A tale fine la Regione concede contributi alle imprese operanti nelle aree di cui al presente articolo sulla base di progetti di particolare rilievo occupazionale, anche realizzati con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, che prevedano l'ampliamento della base occupazionale.
3. I contributi di cui al presente articolo sono stabiliti nella misura massima in:
a) 5.164,57 Euro, elevabili a 7.746,85 Euro qualora si tratti di una lavoratrice, per assunzione di iscritti nelle liste di mobilità ovvero disoccupati iscritti nelle liste di prima classe da almeno dodici mesi, se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 40, e 32 se provenienti da imprese artigiane;
b) 4.131,66 Euro, elevabili a 6.197,48 Euro qualora si tratti di una lavoratrice, per assunzione a tempo indeterminato di donne o giovani di età inferiore a 32 anni, ovvero per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato attraverso la trasformazione di precedenti rapporti di apprendistato o di formazione e lavoro;
c) 1.549,37 Euro, elevabili a 2.582,28 Euro qualora si tratti di lavoratrice, per assunzioni a tempo indeterminato di altri lavoratori non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere a) e b).
4. Gli importi dei contributi previsti dalla lettera a) del comma 3 sono diminuiti in proporzione al periodo per il quale al momento dell'assunzione è ancora prevista la corresponsione dell'indennità di mobilità.
5. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ovvero disoccupati iscritti nelle liste di 1ª classe da almeno dodici mesi, le donne e i giovani che costituiscono un'impresa anche in forma societaria e cooperativa, beneficiano di un contributo, in quanto titolari o soci, nella misura massima di 7.746,85 Euro. Tali contributi sono elevabili a 10.329,14 Euro se la composizione societaria è formata in maggioranza di donne.
6. La Regione concede altresì contributi alle imprese, anche in forma individuale, che attivino nuove unità produttive nelle aree di cui al presente articolo. I predetti contributi sono stabiliti nella misura massima di 5.164,57 Euro per ogni posto di lavoro localizzato nelle suddette aree.
Art. 6

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Interventi a sostegno della mobilità geografica
1. La Regione concede ai lavoratori interessati da processi di mobilità geografica per ragioni professionali contributi per sostenerne l'inserimento socio-economico.
2. I contributi previsti al comma 1 sono stabiliti nella misura massima di 5.164,57 Euro per ogni lavoratore, per favorire l'accesso ai seguenti servizi:
a) ricerca di alloggio da adibire ad abitazione;
b) spese di trasporto;
c) rette scolastiche e servizi per l'infanzia.
Art. 7

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Interventi a difesa dell'occupazione in zone interessate da calamità naturali
1. La Regione sostiene il recupero del tessuto socio-economico delle aree interessate da fenomeni di calamità naturale, ovvero da altri eventi di carattere eccezionale, concedendo contributi alle imprese localizzate nelle predette aree per la difesa dei livelli occupazionali.
2. I contributi previsti dal comma 1 sono stabiliti nella misura massima di 10.329,14 Euro per ogni posto di lavoro mantenuto. La priorità nella concessione di detti contributi è stabilita principalmente in ragione del fattore di rischio determinatosi per il mantenimento del posto.
Art. 8

(già modificato comma 2 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 14;

poi modificati commi 2 e 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Interventi a favore delle fasce deboli
1. La Regione concede contributi alle imprese che assumano, nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione lavorativa, persone portatrici di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 Sito esterno.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima di 15.493,71 Euro per ogni persona assunta che sia portatrice di handicap iscritta nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 68 del 1999 Sito esterno.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi dei disabili di cui alla L.R. 29 luglio 1991, n. 21, definisce i criteri, le modalità e le priorità per l'attribuzione dei contributi.
4. La Regione concede alle imprese, nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione lavorativa, contributi nella misura massima di 10.329,14 Euro per ogni soggetto assunto appartenente alle seguenti categorie:
a) soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;
b) ex detenuti, assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della libertà per almeno sei mesi e detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semilibertà;
c) persone sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza o alcolismo.
5. Nel caso di assunzione a tempo determinato comunque di almeno dodici mesi, la misura dei contributi è ridotta alla metà di quanto previsto rispettivamente dai commi 2 e 4, salva eventuale integrazione in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere realizzate con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali e associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, mediante percorsi specifici e mirati all'inserimento al lavoro sulla base di convenzione prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 Sito esterno, in collaborazione tra imprese e soggetti pubblici interessati.
Art. 9

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Interventi a sostegno del reinserimento professionale
1. La Regione sostiene il reinserimento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ovvero ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero iscritti nelle liste della prima classe da almeno dodici mesi, favorendo l'adeguamento delle rispettive capacità professionali alle esigenze produttive delle aziende disponibili al reinserimento.
2. A tale fine la Regione promuove iniziative di formazione e di riqualificazione realizzate dalle imprese, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, nei primi due anni dall'inserimento lavorativo, concedendo un contributo per le spese di inserimento e tutoraggio alle imprese che assumano i lavoratori di cui al comma 1.
3. I contributi previsti dal comma 2 sono stabiliti, per ogni soggetto assunto con contratto a tempo indeterminato, nella misura massima di :
a) 3.098,74 Euro se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 40, elevabili a 5.164,57 Euro qualora si tratti di una lavoratrice;
b) 4.131,66 Euro se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 50, elevabili a 6.197,48 Euro qualora si tratti di una lavoratrice.
4. Gli importi dei contributi previsti dal comma 3 sono diminuiti in proporzione al periodo per il quale, al momento dell'assunzione, è ancora prevista la corresponsione dell'indennità di mobilità.
Art. 10
Progetti concertati tra le parti sociali
1. La Regione concede contributi per progetti sperimentali diretti:
a) ad allargare la base occupazionale anche attraverso la realizzazione di nuove modalità di lavoro che consentano un utilizzo più flessibile delle risorse lavorative;
b) a promuovere equilibri più avanzati tra lavoro e responsabilità familiari, anche attraverso particolari flessibilità o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa per lavoratori e lavoratrici per documentati impegni educativi o di cura familiare, compresi quelli rivolti a minori in affidamento familiare o preadottivo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 5, sulla base di progetti proposti dai seguenti soggetti:
a) associazioni imprenditoriali, sulla base di accordi con organizzazioni sindacali dei lavoratori affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative all'interno del settore produttivo;
b) enti bilaterali composti da associazioni di datori di lavoro e organizzazioni sindacali.
3. I contributi, che coprono una percentuale non superiore al settanta per cento delle spese relative allo studio di fattibilità del progetto e all'assistenza tecnica connessa alla sua attuazione, sono proporzionati al numero dei lavoratori coinvolti, al grado di innovazione e sperimentalità del progetto e alla prevista ricaduta occupazionale nell'area.
Art. 11
Progetti per lavori socialmente utili
1. La Regione concede contributi, prioritariamente nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 5, per la realizzazione di progetti di pubblica utilità di cui all'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 Sito esterno, convertito, con modifiche, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 Sito esterno e successive modificazioni, al fine di sostenere l'impiego di disoccupati e lavoratori in cassa integrazione in attività socialmente utili nei settori:
a) assistenza e servizi alla persona;
b) tutela dell'ambiente;
c) valorizzazione del patrimonio e dei servizi culturali.
2. I contributi previsti dal comma 1 coprono una percentuale non superiore al cinquanta per cento delle spese relative allo studio di fattibilità del progetto e all'assistenza tecnica connessa alla sua attuazione, sono proporzionati al numero dei lavoratori coinvolti, al grado di innovazione e sperimentalità del progetto.
Art. 12
Sperimentazione di servizi integrati per l'impiego
1. La Regione Emilia-Romagna, per la gestione sperimentale dei servizi integrati per l'impiego, anche con il supporto dell'Agenzia regionale per l'impiego, in collaborazione con le Amministrazioni locali e con l'Ufficio regionale e quelli provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché in convenzione con soggetti privati, realizza:
a) interventi formativi e di riqualificazione a favore del personale dipendente dalle suddette amministrazioni addetto alla preselezione e alla gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) interventi utili allo sviluppo dei servizi stessi.

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