Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

Titolo IV
RIQUALIFICAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE
Art. 13
Iniziative di formazione continua e riqualificazione professionale
1. La Regione sostiene iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale occupato, anche con riferimento alla presenza di contratti di solidarietà.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dalle imprese, sia singole che associate, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, e riguardano in particolare i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori minacciati di disoccupazione in imprese in ristrutturazione;
b) lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria;
c) lavoratori con professionalità bloccate;
d) lavoratori per i quali si pongono problemi di manutenzione, accrescimento e sviluppo delle competenze, anche in relazione a processi di innovazione tecnologica e organizzativa, o all'introduzione di normative tecniche nazionali o comunitarie;
e) lavoratrici che hanno usufruito del congedo di maternità, al momento del rientro al lavoro.
Art. 14

(abrogato comma 3 da art. 55 L.R. 30 giugno 2003 n. 12)

Flessibilizzazione gestionale e organizzativa degli enti operanti nella formazione professionale
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di formazione professionale, per favorire l'incontro tra le esigenze della programmazione regionale o provinciale e il sistema erogatore dell'offerta formativa, promuove e sostiene la flessibilità gestionale ed organizzativa degli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno, ivi compresi gli enti di emanazione delle associazioni agricole.
2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di riordino gestionale ed economico degli enti di cui al comma 1, sostiene e controlla la realizzazione, di concerto con le Province, di programmi di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione professionale dei lavoratori degli enti stessi, per adeguare le loro competenze ai nuovi sbocchi professionali individuati.
3. abrogato
Art. 15

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Interventi per il riordino degli enti operanti nella formazione professionale
1. La Regione Emilia Romagna, per realizzare gli obiettivi di riordino degli enti di cui all'art. 14 e per sostenere un effettivo governo delle eccedenze del personale, concede contributi agli enti:
a) per favorire la mobilità geografica del personale fra enti del comparto, nei casi in cui la mobilità comporti l'allontanamento dal luogo di domicilio o residenza;
b) del comparto disponibili all'assunzione del personale in esubero per favorirne la ricollocazione e il reinserimento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima di 5.164,57 Euro per ogni lavoratore interessato.
3. La Regione, nell'arco di vigenza degli indirizzi programmatici 1994/'97 di cui all'art. 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, con il fine di incentivare la fuoriuscita dagli enti di cui al comma 1 del personale non riconvertibile, concede contributi agli enti stessi sulla base di progetti di ricollocazione all'esterno in rapporto al costo e al numero dei lavoratori in esubero, a seguito dei processi di riconversione dell'offerta formativa che interessano il sistema regionale.
4. La misura del contributo di cui al comma 3 non può superare il costo di due annualità del trattamento economico, compresi gli oneri riflessi, per ogni lavoratore in esubero e dimessosi dall'impiego, purché assunto a tempo indeterminato, a seguito di specifica autorizzazione da parte della Regione o degli enti delegati in data antecedente il 31 agosto 1984. Le dimissioni devono precedere di almeno due anni il compimento dell'età pensionabile per il diritto al trattamento pensionistico per vecchiaia a carico del sistema previdenziale pubblico.
5. Annualmente la Giunta informa le parti sociali circa l'utilizzo dei provvedimenti di cui al presente articolo.
6. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri articoli di cui alla presente legge.

Espandi Indice