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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

Titolo V
GESTIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 16
Criteri per la concessione dei contributi e la gestione degli interventi
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, le modalità di presentazione delle domande e dei progetti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri di priorità per la loro selezione, nonché le modalità di liquidazione ed erogazione dei contributi. Nell'ambito degli interventi previsti dai singoli articoli della presente legge hanno priorità, fatta eccezione per quelli previsti dall'art. 7, i progetti concertati dalle parti sociali.
2. Nel caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, i contributi previsti dalla presente legge sono ridotti proporzionalmente rispetto alle provvidenze previste in caso di rapporti a tempo pieno.
3. Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge, l'ammissione di nuovi soci-lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di lavoratori subordinati.
4. La Regione può, in conformità alle normative sugli appalti di servizio, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'istruttoria tecnica degli interventi, nonché per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.
Art. 17
Compiti della Regione e delega delle funzioni
1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività di cui alla presente legge.
2. La gestione degli interventi di cui agli artt. 8 e 9 è delegata alle Province. La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate impartendo direttive per il loro esercizio.
3. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, trascorso congruo termine assegnato per provvedere da parte dell'ente stesso, può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto.
4. La revoca delle funzioni delegate è disposta con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive di cui al comma 2, o per inerzia continuata nell'esercizio delle essenziali funzioni delegate.
Art. 18
Obblighi dei beneficiari e norme sanzionatorie
1. I beneficiari di contributi previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire alla Regione o alle Province in quanto enti delegati ogni informazione utile al rilevamento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività formative e delle altre attività incentivate, con particolare riguardo all'inserimento occupazionale dei lavoratori interessati.
2. I contributi sono revocati qualora i beneficiari non realizzino i progetti per i quali sono stati concessi o li realizzino in maniera insufficiente rispetto al raggiungimento dello scopo pubblico perseguito dall'intervento, nonché quando la mancata fornitura degli elementi di cui al comma 1, nel termine fissato dall'amministrazione, renda impossibile la congrua valutazione sul raggiungimento degli obiettivi.
3. Qualora l'intervento sia realizzato solo parzialmente, ma con rilevante utilità per il perseguimento delle finalità pubbliche, è disposta la revoca parziale del contributo, in proporzione all'utilità raggiunta rispetto a quella prevista.
4. I progetti di cui agli artt. 5, 10 e 11 devono essere attuati entro il termine in essi indicato e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla concessione del contributo, pena le revoca del beneficio.
5. Il provvedimento di licenziamento intervenuto, per ragioni diverse dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nei tre anni successivi alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato nei confronti del lavoratore per il cui inserimento la Regione abbia corrisposto i contributi di cui alla presente legge, comporta la revoca dei contributi concessi al datore di lavoro in relazione a tale rapporto.
6. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi a causa di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo entro tre anni dalla costituzione del rapporto di lavoro, si applica il comma 3.
7. La revoca comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo.
8. I contributi regionali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati, qualora, da accertamenti effettuati dalle autorità ispettive, emerga il mancato rispetto delle condizioni stabilite da accordi interconfederali, dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti collettivi di lavoro territoriali di categoria e dagli accordi stipulati a livello aziendale.
Art. 19
Valutazione e monitoraggio degli interventi
1. La Regione, con il supporto delle Province per quanto attiene agli interventi delegati, attua il monitoraggio e la valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dalla presente legge, presentandone annualmente i risultati alle parti sociali.
2. La Regione promuove incontri periodici con le parti sociali per valutare:
a) la priorità nella destinazione delle risorse;
b) le modalità di attuazione degli interventi, nonché la loro efficienza ed efficacia.
3. L'Assessore riferisce entro il 30 ottobre di ogni anno alla Commissione consiliare competente i risultati conseguiti nell'anno precedente.

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