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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

Titolo VI
NORME FINALI
Art. 20

(sostituita lett. a) del comma 1 da art. 53 L.R. 28 febbraio 2000 n. 15)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per gli interventi previsti dai Titoli II e III, nonché dall'art. 13, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali 24 luglio 1979, n. 19 e 27 luglio 1998, n. 25 e successive modificazioni, mediante i fondi rivenienti dall'Unione Europea e con i mezzi regionali previsti a titolo di cofinanziamento negli appositi capitoli del programma formazione professionale;
b) per gli interventi previsti agli articoli 14 e 15 mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa che verranno dotati delle necessarie disponibilità mediante prelievo dal fondo globale di cui al Cap. 86350, "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 9 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di Bilancio per l'esercizio 1996.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 a norma di quanto disposto dal comma quarto dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 21
Conformità alle disposizioni comunitarie
1. I benefici di cui alla presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea del regime di aiuti in essa previsti.

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