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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina la materia del diritto allo studio universitario (DSU), al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della lettera e) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto, attraverso la predisposizione di servizi organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze degli studenti universitari .
2. La presente legge, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 Sito esterno - di seguito denominata " legge statale " -, tende a realizzare un sistema integrato di interventi al fine di:
a) favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini, con particolare riferimento a quelli di accertata capacità e privi o carenti di mezzi, ai più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;
b) promuovere uno stretto raccordo fra formazione universitaria e mercato del lavoro, favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte alla massima produttività della formazione universitaria, all'elevazione quantitativa e qualitativa degli esiti positivi, alla riduzione dei tempi di inserimento nel mondo del lavoro;
c) favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunità locale.
3. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite in collaborazione con le Università, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con competenza in materia, in particolare attraverso l'utilizzo di convenzioni e accordi al fine di raggiungere un pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi.

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