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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 16
Organi
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) Il Collegio dei revisori per l'Azienda di Bologna; il Revisore unico per le Aziende di Ferrara, Modena e Parma.
2. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende di Ferrara, Modena e Parma è composto da:
a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune sede di Ateneo di concerto con i Comuni sedi di decentramento;
c) due rappresentanti delle Università, di cui uno eletto dalla componente studentesca.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Bologna è composto da:
a) due rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune di Bologna e un rappresentante nominato di concerto dai Comuni sedi di decentramento;
c) quattro rappresentanti dell'Università, di cui due eletti dalla componente studentesca.
4. I rappresentanti della Regione sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private. Essi non possono comunque essere dipendenti dell'Università.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano incarica quattro anni, salvo quanto previsto dagli statuti delle Università per le elezioni della componente studentesca.
6. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università.
7. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al D.lgs 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno. Esso dura in carica quattro anni.
8. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, scegliendo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al D.lgs n. 88 del 1992 Sito esterno. Esso dura in carica quattro anni.
9. Lo Statuto, oltre a disciplinare le competenze degli organi, prevede altresì le specifiche funzioni del Direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica delle singole Aziende.

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