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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 17
Indennità
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore dei componenti di organi di enti e aziende regionali.
2. Al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla disciplina di cui al comma 1.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e al Revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno.
4. Qualora non risiedano nel comune sede dell'Azienda, ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese di viaggio o il rimborso dell'indennità chilometrica nella misura stabilita dalla disciplina di cui al comma 1.

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