LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50
DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996
Art. 17
Indennità
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore dei componenti di organi di enti e aziende regionali.
2. Al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla disciplina di cui al comma 1.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e al Revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 88 .
4. Qualora non risiedano nel comune sede dell'Azienda, ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese di viaggio o il rimborso dell'indennità chilometrica nella misura stabilita dalla disciplina di cui al comma 1.