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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 2
Destinatari degli interventi
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle Università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario - di seguito indicati con il termine " Università "- aventi sede legale in Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 stipulano convenzioni con le Accademie di Belle Arti, aventi sede legale in Emilia-Romagna, che rilasciano titoli aventi valore legale, al fine di stabilire le modalità di accesso degli studenti ai servizi di cui alla presente legge.
3. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge statale.

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