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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 21
Mezzi finanziari
1. Ciascuna Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti destinati all'edilizia finalizzata al DSU;
c) finanziamenti derivanti dal gettito del tributo regionale di cui ai commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio;
f) donazioni, eredità, legati;
g) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio.
2. I proventi e gli introiti derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, ad esclusione di quelli che derivano da interventi dovuti, sono utilizzati dall'Azienda per l'attivazione di modalità innovative nell'erogazione dei servizi o per la realizzazione di opere attinenti al DSU.
3. I finanziamenti previsti per gli interventi di cui alla L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e destinati all'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario possono essere attribuiti direttamente alle Aziende.

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