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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 23
Gestione economica
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi per il DSU e nel bilancio annuale di previsione.
3. Il rendiconto annuale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento di contabilità da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
5. L'Azienda adotta un sistema di controllo di gestione e una contabilità per centri di costo, allegandone i risultati al conto consuntivo.

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