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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Gli organismi di gestione previsti dall'art. 5 sono costituiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; alla medesima data sono soppresse le aziende di cui all'art. 22 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, le quali sono tenute a presentare il rendiconto consuntivo aggiornato al momento della soppressione, nonchè una ricognizione dei rapporti attivi e passivi.
2. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 subentrano nei rapporti attivi e passivi delle Aziende sorte in base alla L.R. n. 46 del 1990, nonchè nei contratti che si sono resi necessari nelle more della loro costituzione.

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