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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 25
Disposizioni transitorie sul personale
1. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ciascun Consiglio di amministrazione presenta alla Giunta regionale un progetto di dotazione organica e di struttura organizzativa della propria Azienda. Sulla base delle proposte presentate dalle Aziende, la Giunta regionale stabilisce i criteri ed i limiti nell'ambito dei quali ciascun Consiglio di amministrazione adotta, entro i sessanta giorni successivi, la dotazione organica della propria Azienda.
2. Il Direttore generale all'Organizzazione provvede, successivamente alla approvazione delle dotazioni organiche da parte della Giunta regionale, al trasferimento del personale in servizio presso le Aziende istituite ai sensi della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46.
3. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 46 del 1990, qualora eccedente i fabbisogni delle Aziende, permane nel predetto ruolo, per essere progressivamente integrato negli organici ordinari della Regione, a copertura di posti vacanti.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.
5. La Giunta regionale assicura la continuità nel versamento degli oneri previdenziali e nell'erogazione degli emolumenti spettanti al personale trasferito, per il tempo necessario alle Aziende ad approntare l'organizzazione per la gestione diretta di tale attività, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data del trasferimento del personale.

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