LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50
DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996
Art. 5
Organismi di gestione
1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione è istituita un'Azienda regionale per il DSU di seguito denominata " Azienda " - ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale.
2. Le Aziende gestiscono gli interventi di cui al Titolo II, applicando criteri di economicità ed efficienza al fine di consentire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.
3. Le Aziende attuano il programma per il DSU anche attraverso un sistema di convenzioni, che assicuri un raccordo con il territorio per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, anche in relazione al Piano Universitario di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590 .
4. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi le Aziende organizzano la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, amministrativa e accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate dell'Università di riferimento.
5. Le Aziende determinano i requisiti di merito e le condizioni economiche degli studenti, nonchè la definizione delle procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui al capo II del Titolo II, sulla base di quanto previsto dalla Giunta ai sensi dell'art.4, in attuazione del decreto di cui all'art. 4 della legge statale.
6. Il funzionamento delle Aziende e le competenze degli organi di cui all'art. 16 sono disciplinati dallo Statuto interno adottato dal Consiglio di amministrazione.