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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 5
Organismi di gestione
1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione è istituita un'Azienda regionale per il DSU di seguito denominata " Azienda " - ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale.
2. Le Aziende gestiscono gli interventi di cui al Titolo II, applicando criteri di economicità ed efficienza al fine di consentire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.
3. Le Aziende attuano il programma per il DSU anche attraverso un sistema di convenzioni, che assicuri un raccordo con il territorio per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, anche in relazione al Piano Universitario di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590 Sito esterno.
4. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi le Aziende organizzano la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, amministrativa e accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate dell'Università di riferimento.
5. Le Aziende determinano i requisiti di merito e le condizioni economiche degli studenti, nonchè la definizione delle procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui al capo II del Titolo II, sulla base di quanto previsto dalla Giunta ai sensi dell'art.4, in attuazione del decreto di cui all'art. 4 della legge statale.
6. Il funzionamento delle Aziende e le competenze degli organi di cui all'art. 16 sono disciplinati dallo Statuto interno adottato dal Consiglio di amministrazione.

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