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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

INDICE

Chiudere area tit1 Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Destinatari degli interventi
Art. 3 - Settori di intervento
Art. 4 - Programmazione regionale
Art. 5 - Organismi di gestione
Chiudere area tit1 Titolo II - INTERVENTI E MODALITA' DI GESTIONE
Espandere area tit1-cap1 Capo I - Servizi rivolti alla generalità degli studenti
Espandere area tit1-cap1 Capo II - Servizi attribuibili per concorso e sovvenzioni straordinarie
Espandere area tit1-cap1 Capo III - Modalità di gestione dei servizi
Chiudere area tit1 Titolo III - LE AZIENDE REGIONALI
Art. 16 - Organi
Art. 17 - Indennità
Art. 18 - Approvazione atti fondamentali dell'Azienda
Art. 19 - Personale
Art. 20 - Patrimonio
Art. 21 - Mezzi finanziari
Art. 22 - Bilancio
Art. 23 - Gestione economica
Chiudere area tit1 Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24 - Disposizioni transitorie
Art. 25 - Disposizioni transitorie sul personale
Art. 26 - Norma finanziaria
Art. 27 - Abrogazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina la materia del diritto allo studio universitario (DSU), al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della lettera e) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto, attraverso la predisposizione di servizi organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze degli studenti universitari .
2. La presente legge, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 Sito esterno - di seguito denominata " legge statale " -, tende a realizzare un sistema integrato di interventi al fine di:
a) favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini, con particolare riferimento a quelli di accertata capacità e privi o carenti di mezzi, ai più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;
b) promuovere uno stretto raccordo fra formazione universitaria e mercato del lavoro, favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte alla massima produttività della formazione universitaria, all'elevazione quantitativa e qualitativa degli esiti positivi, alla riduzione dei tempi di inserimento nel mondo del lavoro;
c) favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunità locale.
3. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite in collaborazione con le Università, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con competenza in materia, in particolare attraverso l'utilizzo di convenzioni e accordi al fine di raggiungere un pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi.
Art. 2
Destinatari degli interventi
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle Università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario - di seguito indicati con il termine " Università "- aventi sede legale in Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 stipulano convenzioni con le Accademie di Belle Arti, aventi sede legale in Emilia-Romagna, che rilasciano titoli aventi valore legale, al fine di stabilire le modalità di accesso degli studenti ai servizi di cui alla presente legge.
3. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge statale.
Art. 3
Settori di intervento
1. La Regione interviene a favore degli studenti universitari tramite:
a) interventi rivolti alla generalità degli studenti;
b) interventi attribuibili per concorso, articolati in interventi in denaro e in servizi.
2. Per gli studenti portatori di handicap gli organismi di gestione prevedono specifici interventi, sia individuali che collettivi, anche attraverso l'utilizzo delle collaborazioni di cui all'art. 13 della legge statale.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.
4. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 attuano interventi per favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai corsi universitari.
Art. 4
Programmazione regionale
1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la proposta del programma per il DSU, coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario.
2. Il programma deve comunque contenere:
a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzarein via prioritaria, tenendo conto anche del raccordo tra formazione universitaria e formazione professionale;
b) le strategie utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento.
3. La Giunta regionale impartisce agli organismi di gestionedi cui all'art. 5 direttive relativamente a:
a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso;
b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
c) indirizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi;
d) indirizzi per l'attuazione del controllo di gestione.
4. La Giunta regionale può stabilire le attività che debbono essere svolte in modo associato al fine di ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi e nella loro gestione.
5. La Giunta regionale ripartisce annualmente agli organismi di gestione il finanziamento stabilito negli atti di programmazione finanziaria della Regione, sulla base di criteri che, in particolare, tengano conto della popolazione studentesca, con particolare riferimento agli studenti fuori sede, dei servizi erogati, anche con riferimento alla necessità di sviluppo degli stessi, nonchè delle attività gestite in modo associato.
6. La Giunta regionale definisce altresì con cadenza biennale il limite massimo di spesa per il personale.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, la Giunta regionale può realizzare iniziative di sperimentazione, documentazione e ricerca, nonchè attivare strumenti informativi.
8. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sui risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati nel programma regionale.
9. La programmazione regionale è altresì rivolta alla realizzazione di interventi per l'edilizia finalizzata al DSU, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge statale e dalla L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e successive modifiche.
Art. 5
Organismi di gestione
1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione è istituita un'Azienda regionale per il DSU di seguito denominata " Azienda " - ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale.
2. Le Aziende gestiscono gli interventi di cui al Titolo II, applicando criteri di economicità ed efficienza al fine di consentire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.
3. Le Aziende attuano il programma per il DSU anche attraverso un sistema di convenzioni, che assicuri un raccordo con il territorio per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, anche in relazione al Piano Universitario di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590 Sito esterno.
4. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi le Aziende organizzano la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, amministrativa e accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate dell'Università di riferimento.
5. Le Aziende determinano i requisiti di merito e le condizioni economiche degli studenti, nonchè la definizione delle procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui al capo II del Titolo II, sulla base di quanto previsto dalla Giunta ai sensi dell'art.4, in attuazione del decreto di cui all'art. 4 della legge statale.
6. Il funzionamento delle Aziende e le competenze degli organi di cui all'art. 16 sono disciplinati dallo Statuto interno adottato dal Consiglio di amministrazione.
Titolo II
INTERVENTI E MODALITA' DI GESTIONE
Capo I
Servizi rivolti alla generalità degli studenti
Art. 6
Tipologie
1. I servizi rivolti alla generalità degli studenti hanno il fine di rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e di qualificare la permanenza nella dimensione universitaria.
2. I servizi rivolti alla generalità degli studenti sono:
a) servizio d'informazione e consulenza sugli interventi relativi al DSU e sulle opportunità logistiche e formative presenti sul territorio;
b) servizio di ristorazione;
c) servizio di assistenza sanitaria;
d) servizio editoriale e librario;
e) servizio di orientamento al lavoro;
f) altri interventi utili ad attuare il DSU, con particolare riferimento ad iniziative di carattere innovativo o sperimentale proposte da studenti, Università o Aziende.
3. La Regione collabora altresì con le Università per la realizzazione di servizi culturali e sportivi ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 12 della legge statale.
Art. 7
Servizio di ristorazione
1. Il servizio di ristorazione può essere gestito direttamente dall'Azienda oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni.
2. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da attuare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo una pluralità di forme di ristorazione. Esso è regolamentato in modo da consentire idonee forme di controllo anche da parte degli utenti.
3. L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di controllo dell'accesso, nonchè la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.
4. L'Azienda, previa convenzione, può consentire l'utilizzo del servizio ristorativo sia a soggetti pubblici e privati, operanti nella formazione superiore, sia ad enti locali, a fronte di un corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti.
Art. 8
Servizio editoriale e librario
1. Il servizio editoriale e librario è finalizzato a favorire, anche tramite iniziative da svolgere in collaborazione con le Università, la divulgazione e l'utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario.
2. Può essere istituito un servizio di prestito di testi universitari a favore di studenti carenti di mezzi, con particolare riguardo a quelli che fruiscono dei servizi di cui al Capo II del Titolo II.
Art. 9
Servizio di orientamento al lavoro
1. Il servizio di orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro e fornisce strumenti per operare una scelta consapevole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali, agevolando il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro.
2. Il servizio, oltre che alla generalità degli studenti universitari, può essere rivolto altresì ai diplomati di scuola media superiore e ai laureati.
3. Il servizio è attivato anche in collaborazione con l'Università e con gli enti locali per sviluppare iniziative concertate, coinvolgendo il sistema della formazione professionale e il sistema delle imprese.
Capo II
Servizi attribuibili per concorso e sovvenzioni straordinarie
Art. 10
Tipologie, accertamenti e sanzioni
1. I servizi attribuibili per concorso sono finalizzati a favorire l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi.
2. Tali servizi sono:
a) borse di studio;
b) servizio abitativo;
c) prestiti d'onore.
3. Possono partecipare al concorso gli studenti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'apposito bando.
4. Per gli adempimenti di cui all'art. 24 della legge statale, le Aziende inviano con cadenza semestrale alle Università l'elenco dei beneficiari delle provvidenze di cui al presente articolo, ripartite per tipologia di intervento.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della legge statale in materia di accertamenti e sanzioni, lo studente che sia incorso in sanzioni amministrative o abbia commesso gravi o reiterate infrazioni ai regolamenti che disciplinano la fruizione dei servizi può decadere in tutto o in parte dal diritto all'utilizzazione dei medesimi, secondo quanto previsto dai regolamenti.
Art. 11
Borse di studio
1. Le borse di studio vengono attribuite limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario, salvaguardando, in questo ultimo caso, la possibilità di continuazione degli studi per conseguire la laurea.
2. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, tranne che con quelle previste dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della legge statale. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.
3. A richiesta dello studente beneficiario, la borsa di studio può essere, anche in misura parziale, trasformata in servizi.
4. L'importo delle borse di studio è determinato dalle Aziende sulla base di quanto stabilito dalla Giunta ai sensi dell'art.4.
Art. 12
Servizio abitativo
1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede.
2. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto a concorrere al costo del servizio. Per gli studenti beneficiari di borse di studio, tale concorso può essere detratto dalla borsa stessa. La partecipazione dello studente al costo può essere graduata per merito e reddito, prevedendo comunque una contribuzione pari alla percentuale minima prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali.
3. Ove la domanda di servizi abitativi superi il numero degli alloggi disponibili, le Aziende possono assegnare contributi per partecipare al costo del canone di locazione.
4. Le strutture adibite ad alloggi possono essere messe a disposizione da enti pubblici o soggetti privati ovvero gestite da essi, mediante apposita convenzione con l'Azienda medesima, garantendo la qualità del servizio.
5. Le Aziende possono altresì stipulare convenzioni per la messa a disposizione delle Università anche europee e di altri enti delle proprie strutture abitative a supporto di attività didattiche, formative e culturali.
6. Agli studenti fuori sede, che non usufruiscono di servizi abitativi, può essere riservata una quota delle strutture gestite dalle Aziende per la fruizione di servizi di foresteria a prenotazione per limitati periodi di tempo.
7. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'Azienda, che stabilisce, in particolare, diritti e obblighi degli studenti alloggiati.
8. L'alloggio assegnato, convenzionato o accordato, deve essere ubicato nel territorio del comune sede del corso o nel territorio di comuni immediatamente limitrofi.
Art. 13
Prestito d'onore
1. Le Aziende possono concedere prestiti d'onore sulla base di quanto stabilito dall'art. 16 della legge statale.
2. L'ammontare dei contributi che le Aziende possono utilizzare per finanziare i prestiti d'onore sono fissati annualmente dalla Giunta regionale.
Art. 14
Sovvenzioni straordinarie
1. L'Azienda può disporre straordinarie forme di intervento a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.
Capo III
Modalità di gestione dei servizi
Art. 15
Modalità di gestione
1. I servizi per il DSU possono essere gestiti in forma diretta o tramite convenzioni atte a conseguire economicità e razionalità della gestione, garantendo la qualità dei servizi.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate con i Comuni sedi di corsi, con le Università, nonchè con altri soggetti pubblici e privati.
3. La convenzione deve comunque stabilire:
a) i servizi e le tipologie delle prestazioni nonchè le modalità di erogazione delle stesse;
b) gli oneri a carico dell'Azienda.
4. Le Aziende e i Comuni possono realizzare programmi comuni al fine di coordinare le attività aziendali con i servizi comunali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che le Aziende possono sostenere esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.
5. Le convenzioni tra Aziende ed enti pubblici devono contenere una regolamentazione per l'utilizzo del personale.
6. I servizi e gli interventi possono altresì essere affidati ad associazioni e cooperative di studenti regolarmente costituite ed operanti nell'Università, sulla base di requisiti fissati dall'Azienda.
Titolo III
LE AZIENDE REGIONALI
Art. 16
Organi
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) Il Collegio dei revisori per l'Azienda di Bologna; il Revisore unico per le Aziende di Ferrara, Modena e Parma.
2. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende di Ferrara, Modena e Parma è composto da:
a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune sede di Ateneo di concerto con i Comuni sedi di decentramento;
c) due rappresentanti delle Università, di cui uno eletto dalla componente studentesca.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Bologna è composto da:
a) due rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune di Bologna e un rappresentante nominato di concerto dai Comuni sedi di decentramento;
c) quattro rappresentanti dell'Università, di cui due eletti dalla componente studentesca.
4. I rappresentanti della Regione sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private. Essi non possono comunque essere dipendenti dell'Università.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano incarica quattro anni, salvo quanto previsto dagli statuti delle Università per le elezioni della componente studentesca.
6. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università.
7. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al D.lgs 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno. Esso dura in carica quattro anni.
8. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, scegliendo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al D.lgs n. 88 del 1992 Sito esterno. Esso dura in carica quattro anni.
9. Lo Statuto, oltre a disciplinare le competenze degli organi, prevede altresì le specifiche funzioni del Direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica delle singole Aziende.
Art. 17
Indennità
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore dei componenti di organi di enti e aziende regionali.
2. Al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla disciplina di cui al comma 1.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e al Revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno.
4. Qualora non risiedano nel comune sede dell'Azienda, ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese di viaggio o il rimborso dell'indennità chilometrica nella misura stabilita dalla disciplina di cui al comma 1.
Art. 18
Approvazione atti fondamentali dell'Azienda
1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale iseguenti atti:
a) Statuto;
b) regolamento di contabilità e dei contratti;
c) il bilancio di previsione con l'allegata relazione,gli atti amministrativi di variazione al bilancio, il conto consuntivo, composto dal conto finanziario e dal conto del patrimonio;
d) dotazione organica e sue variazioni comportanti modifiche alla consistenza delle qualifiche;
e) alienazione e acquisto di immobili;
f) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni.
Art. 19
Personale
1. Le Aziende dispongono di personale proprio al quale si applica lo stato giuridico, l'ordinamento professionale, il trattamento economico, nonchè la normativa in materia di relazioni sindacali, previsti per il personale regionale. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 4. All'interno di tale limite, l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato egli incarichi professionali di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni, necessari all'espletamento delle attività rivolte ai destinatari di cui all'art.3.
3. Ciascuna Azienda assume il proprio personale secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando concorsi unici tra le Aziende medesime o con la Regione.
4. Alla mobilità tra le Aziende e tra le stesse e gli organici della Regione si applicano i criteri e le modalità previste dall'art. 45 della L.R. 4 agosto 1994, n.31.
5. Il personale delle Aziende è equiparato al personale appartenente agli organici regionali anche per quanto riguarda la sperimentazione del nuovo ordinamento professionale prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonchè in relazione agli effetti dell'applicazione del comma 12 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, in materia di misure flessibili nella gestione delle risorse umane.
6. La contrattazione decentrata regionale definisce, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Aziende, la quota di risorse che ciascuna Azienda deve finalizzare alla erogazione del salario accessorio.
Art. 20
Patrimonio
1. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili e immobili.
2. La Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale trasferisce all'Azienda i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate al raggiungimento dei fini della presente legge, individuati in appositi inventari. Detti beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dal verbale di consegna.
3. Il patrimonio dell'Azienda è costituito altresì da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.
4. Il patrimonio dell'Azienda derivante dal trasferimento di cui al comma 2 è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi per il DSU; il mutamento della destinazione determina il riacquisto della proprietà degli stessi da parte della Regione.
5. A seguito dell'accertamento dell'avvenuto mutamento di destinazione il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene nel patrimonio regionale. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della Regione.
6. I beni immobili possono essere alienati dall'Azienda previa autorizzazione della Giunta regionale ai sensi dell'art.18. Il ricavato della vendita è destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al DSU.
Art. 21
Mezzi finanziari
1. Ciascuna Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti destinati all'edilizia finalizzata al DSU;
c) finanziamenti derivanti dal gettito del tributo regionale di cui ai commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio;
f) donazioni, eredità, legati;
g) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio.
2. I proventi e gli introiti derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, ad esclusione di quelli che derivano da interventi dovuti, sono utilizzati dall'Azienda per l'attivazione di modalità innovative nell'erogazione dei servizi o per la realizzazione di opere attinenti al DSU.
3. I finanziamenti previsti per gli interventi di cui alla L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e destinati all'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario possono essere attribuiti direttamente alle Aziende.
Art. 22
Bilancio
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce e approvato dalla Giunta regionale.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, riferita ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. L'Azienda non può provvedere all'adozione del bilancio preventivo qualora non sia stato approvato dalla Giunta regionale il rendiconto relativo a due esercizi precedenti l'anno cui il bilancio si riferisce.
5. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.
6. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonchè delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.
7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 6.
8. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modifiche.
Art. 23
Gestione economica
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi per il DSU e nel bilancio annuale di previsione.
3. Il rendiconto annuale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento di contabilità da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
5. L'Azienda adotta un sistema di controllo di gestione e una contabilità per centri di costo, allegandone i risultati al conto consuntivo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Gli organismi di gestione previsti dall'art. 5 sono costituiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; alla medesima data sono soppresse le aziende di cui all'art. 22 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, le quali sono tenute a presentare il rendiconto consuntivo aggiornato al momento della soppressione, nonchè una ricognizione dei rapporti attivi e passivi.
2. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 subentrano nei rapporti attivi e passivi delle Aziende sorte in base alla L.R. n. 46 del 1990, nonchè nei contratti che si sono resi necessari nelle more della loro costituzione.
Art. 25
Disposizioni transitorie sul personale
1. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ciascun Consiglio di amministrazione presenta alla Giunta regionale un progetto di dotazione organica e di struttura organizzativa della propria Azienda. Sulla base delle proposte presentate dalle Aziende, la Giunta regionale stabilisce i criteri ed i limiti nell'ambito dei quali ciascun Consiglio di amministrazione adotta, entro i sessanta giorni successivi, la dotazione organica della propria Azienda.
2. Il Direttore generale all'Organizzazione provvede, successivamente alla approvazione delle dotazioni organiche da parte della Giunta regionale, al trasferimento del personale in servizio presso le Aziende istituite ai sensi della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46.
3. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 46 del 1990, qualora eccedente i fabbisogni delle Aziende, permane nel predetto ruolo, per essere progressivamente integrato negli organici ordinari della Regione, a copertura di posti vacanti.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.
5. La Giunta regionale assicura la continuità nel versamento degli oneri previdenziali e nell'erogazione degli emolumenti spettanti al personale trasferito, per il tempo necessario alle Aziende ad approntare l'organizzazione per la gestione diretta di tale attività, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data del trasferimento del personale.
Art. 26
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della disponibilità necessaria in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 27
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 19 ottobre 1990, n. 46 " Nuove norme sul diritto allo studio universitario ";
b) 19 luglio 1991, n. 20 " Deroga temporanea agli artt.22 e 23 ed integrazione dell'art. 21 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 'Nuove norme sul diritto allo studio universitariò ".
2. E' abrogato l'art. 52 " Modifiche della L.R. n. 46 del 1990 " della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 dicembre. 1996 ANTONIO LA FORGIA

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