LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50
DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)
Art. 2
(sostituito da art. 1 L.R. 3 aprile 2002 n. 6)
Destinatari degli interventi
1.
Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti superiori di grado universitario, ed alle seguenti istituzioni previste dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 : Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati - di seguito indicati, ai fini della presente legge, con il termine "Università" - aventi sede legale in Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge statale.