Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Art. 3
Settori di intervento
1. La Regione interviene a favore degli studenti universitari tramite:
a) interventi rivolti alla generalità degli studenti;
b) interventi attribuibili per concorso, articolati in interventi in denaro e in servizi.
2. Per gli studenti portatori di handicap gli organismi di gestione prevedono specifici interventi, sia individuali che collettivi, anche attraverso l'utilizzo delle collaborazioni di cui all'art. 13 della legge statale.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.
4. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 attuano interventi per favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai corsi universitari.

Espandi Indice