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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Art. 5

(aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 3 aprile 2002 n. 6)

Organismi di gestione
1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione è istituita un'Azienda regionale per il DSU - di seguito denominata " Azienda " - ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale.
1 bis. Per quanto concerne le istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 Sito esterno la competenza in materia di Diritto allo studio universitario è attribuita alla Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario secondo le aree di competenza per territorio di seguito elencate:
a) Azienda di Bologna per le Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
b) Azienda di Ferrara per la Provincia di Ferrara;
c) Azienda di Modena e Reggio Emilia per le Province di Modena e Reggio Emilia;
d) Azienda di Parma per le Province di Parma e Piacenza.
2. Le Aziende gestiscono gli interventi di cui al Titolo II, applicando criteri di economicità ed efficienza al fine di consentire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.
3. Le Aziende attuano il programma per il DSU anche attraverso un sistema di convenzioni, che assicuri un raccordo con il territorio per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, anche in relazione al Piano Universitario di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590 Sito esterno.
4. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi le Aziende organizzano la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, amministrativa e accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate dell'Università di riferimento.
5. Le Aziende determinano i requisiti di merito e le condizioni economiche degli studenti, nonché la definizione delle procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui al capo II del Titolo II, sulla base di quanto previsto dalla Giunta ai sensi dell'art. 4, in attuazione del decreto di cui all'art. 4 della legge statale.
6. Il funzionamento delle Aziende e le competenze degli organi di cui all'art. 16 sono disciplinati dallo Statuto interno adottato dal Consiglio di amministrazione.

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