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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Capo III
Modalità di gestione dei servizi
Art. 15
Modalità di gestione
1. I servizi per il DSU possono essere gestiti in forma diretta o tramite convenzioni atte a conseguire economicità e razionalità della gestione, garantendo la qualità dei servizi.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate con i Comuni sedi di corsi, con le Università, nonché con altri soggetti pubblici e privati.
3. La convenzione deve comunque stabilire:
a) i servizi e le tipologie delle prestazioni nonché le modalità di erogazione delle stesse;
b) gli oneri a carico dell'Azienda.
4. Le Aziende e i Comuni possono realizzare programmi comuni al fine di coordinare le attività aziendali con i servizi comunali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che le Aziende possono sostenere esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.
5. Le convenzioni tra Aziende ed enti pubblici devono contenere una regolamentazione per l'utilizzo del personale.
6. I servizi e gli interventi possono altresì essere affidati ad associazioni e cooperative di studenti regolarmente costituite ed operanti nell'Università, sulla base di requisiti fissati dall'Azienda.

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