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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Titolo II
INTERVENTI E MODALITÀ DI GESTIONE
Capo I
Servizi rivolti alla generalità degli studenti
Art. 6
Tipologie
1. I servizi rivolti alla generalità degli studenti hanno il fine di rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e di qualificare la permanenza nella dimensione universitaria.
2. I servizi rivolti alla generalità degli studenti sono:
a) servizio d'informazione e consulenza sugli interventi relativi al DSU e sulle opportunità logistiche e formative presenti sul territorio;
b) servizio di ristorazione;
c) servizio di assistenza sanitaria;
d) servizio editoriale e librario;
e) servizio di orientamento al lavoro;
f) altri interventi utili ad attuare il DSU, con particolare riferimento ad iniziative di carattere innovativo o sperimentale proposte da studenti, Università o Aziende.
3. La Regione collabora altresì con le Università per la realizzazione di servizi culturali e sportivi ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 12 della legge statale.
Art. 7
Servizio di ristorazione
1. Il servizio di ristorazione può essere gestito direttamente dall'Azienda oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni.
2. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da attuare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo una pluralità di forme di ristorazione. Esso è regolamentato in modo da consentire idonee forme di controllo anche da parte degli utenti.
3. L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di controllo dell'accesso, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.
4. L'Azienda, previa convenzione, può consentire l'utilizzo del servizio ristorativo sia a soggetti pubblici e privati, operanti nella formazione superiore, sia ad enti locali, a fronte di un corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti.
Art. 8
Servizio editoriale e librario
1. Il servizio editoriale e librario è finalizzato a favorire, anche tramite iniziative da svolgere in collaborazione con le Università, la divulgazione e l'utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario.
2. Può essere istituito un servizio di prestito di testi universitari a favore di studenti carenti di mezzi, con particolare riguardo a quelli che fruiscono dei servizi di cui al Capo II del Titolo II.
Art. 9
Servizio di orientamento al lavoro
1. Il servizio di orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro e fornisce strumenti per operare una scelta consapevole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali, agevolando il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro.
2. Il servizio, oltre che alla generalità degli studenti universitari, può essere rivolto altresì ai diplomati di scuola media superiore e ai laureati.
3. Il servizio è attivato anche in collaborazione con l'Università e con gli enti locali per sviluppare iniziative concertate, coinvolgendo il sistema della formazione professionale e il sistema delle imprese.
Capo II
Servizi attribuibili per concorso e sovvenzioni straordinarie
Art. 10
Tipologie, accertamenti e sanzioni
1. I servizi attribuibili per concorso sono finalizzati a favorire l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi.
2. Tali servizi sono:
a) borse di studio;
b) servizio abitativo;
c) prestiti d'onore.
3. Possono partecipare al concorso gli studenti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'apposito bando.
4. Per gli adempimenti di cui all'art. 24 della legge statale, le Aziende inviano con cadenza semestrale alle Università l'elenco dei beneficiari delle provvidenze di cui al presente articolo, ripartite per tipologia di intervento.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della legge statale in materia di accertamenti e sanzioni, lo studente che sia incorso in sanzioni amministrative o abbia commesso gravi o reiterate infrazioni ai regolamenti che disciplinano la fruizione dei servizi può decadere in tutto o in parte dal diritto all'utilizzazione dei medesimi, secondo quanto previsto dai regolamenti.
Art. 11

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 3 aprile 2002 n. 6)

Borse di studio
1. Le borse di studio vengono attribuite limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, quali il diploma universitario, la laurea, la laurea specialistica, la laurea specialistica a ciclo unico, la specializzazione, e i corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 Sito esterno.
2. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, tranne che con quelle previste dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della legge statale. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.
3. A richiesta dello studente beneficiario, la borsa di studio può essere, anche in misura parziale, trasformata in servizi.
4. L'importo delle borse di studio è determinato dalle Aziende sulla base di quanto stabilito dalla Giunta ai sensi dell'art. 4.
Art. 12
Servizio abitativo
1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede.
2. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto a concorrere al costo del servizio. Per gli studenti beneficiari di borse di studio, tale concorso può essere detratto dalla borsa stessa. La partecipazione dello studente al costo può essere graduata per merito e reddito, prevedendo comunque una contribuzione pari alla percentuale minima prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali.
3. Ove la domanda di servizi abitativi superi il numero degli alloggi disponibili, le Aziende possono assegnare contributi per partecipare al costo del canone di locazione.
4. Le strutture adibite ad alloggi possono essere messe a disposizione da enti pubblici o soggetti privati ovvero gestite da essi, mediante apposita convenzione con l'Azienda medesima, garantendo la qualità del servizio.
5. Le Aziende possono altresì stipulare convenzioni per la messa a disposizione delle Università anche europee e di altri enti delle proprie strutture abitative a supporto di attività didattiche, formative e culturali.
6. Agli studenti fuori sede, che non usufruiscono di servizi abitativi, può essere riservata una quota delle strutture gestite dalle Aziende per la fruizione di servizi di foresteria a prenotazione per limitati periodi di tempo.
7. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'Azienda, che stabilisce, in particolare, diritti e obblighi degli studenti alloggiati.
8. L'alloggio assegnato, convenzionato o accordato, deve essere ubicato nel territorio del comune sede del corso o nel territorio di comuni immediatamente limitrofi.
Art. 13
Prestito d'onore
1. Le Aziende possono concedere prestiti d'onore sulla base di quanto stabilito dall'art. 16 della legge statale.
2. L'ammontare dei contributi che le Aziende possono utilizzare per finanziare i prestiti d'onore sono fissati annualmente dalla Giunta regionale.
Art. 14
Sovvenzioni straordinarie
1. L'Azienda può disporre straordinarie forme di intervento a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.
Capo III
Modalità di gestione dei servizi
Art. 15
Modalità di gestione
1. I servizi per il DSU possono essere gestiti in forma diretta o tramite convenzioni atte a conseguire economicità e razionalità della gestione, garantendo la qualità dei servizi.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate con i Comuni sedi di corsi, con le Università, nonché con altri soggetti pubblici e privati.
3. La convenzione deve comunque stabilire:
a) i servizi e le tipologie delle prestazioni nonché le modalità di erogazione delle stesse;
b) gli oneri a carico dell'Azienda.
4. Le Aziende e i Comuni possono realizzare programmi comuni al fine di coordinare le attività aziendali con i servizi comunali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che le Aziende possono sostenere esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.
5. Le convenzioni tra Aziende ed enti pubblici devono contenere una regolamentazione per l'utilizzo del personale.
6. I servizi e gli interventi possono altresì essere affidati ad associazioni e cooperative di studenti regolarmente costituite ed operanti nell'Università, sulla base di requisiti fissati dall'Azienda.

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