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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Gli organismi di gestione previsti dall'art. 5 sono costituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla medesima data decadono gli organi delle Aziende istituite ai sensi della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, i quali sono tenuti a presentare una ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere.
2. Nelle more della costituzione degli organismi previsti dall'art. 5, le Aziende di cui alla L.R. n. 46 del 1990 continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto delle previsioni della presente legge, ad eccezione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1996 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 che sono approvati dai Comuni di riferimento ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 46 del 1990.
Art. 25
Disposizioni transitorie sul personale
1. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ciascun Consiglio di amministrazione presenta alla Giunta regionale un progetto di dotazione organica e di struttura organizzativa della propria Azienda. Sulla base delle proposte presentate dalle Aziende, la Giunta regionale stabilisce i criteri ed i limiti nell'ambito dei quali ciascun Consiglio di amministrazione adotta, entro i sessanta giorni successivi, la dotazione organica della propria Azienda.
2. Il Direttore generale all'Organizzazione provvede, successivamente alla approvazione delle dotazioni organiche da parte della Giunta regionale, al trasferimento del personale in servizio presso le Aziende istituite ai sensi della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46.
3. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 46 del 1990, qualora eccedente i fabbisogni delle Aziende, permane nel predetto ruolo, per essere progressivamente integrato negli organici ordinari della Regione, a copertura di posti vacanti.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.
5. La Giunta regionale assicura la continuità nel versamento degli oneri previdenziali e nell'erogazione degli emolumenti spettanti al personale trasferito, per il tempo necessario alle Aziende ad approntare l'organizzazione per la gestione diretta di tale attività, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data del trasferimento del personale.
Art. 26
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della disponibilità necessaria in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 27

(modificato comma 1 da art.1 L.R. 12 maggio 1997 n. 14)

Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 19 ottobre 1990, n. 46 "Nuove norme sul diritto allo studio universitario" salvo quanto previsto al comma 2 dell'art.24;
b) 19 luglio 1991, n. 20 "Deroga temporanea agli artt. 22 e 23 ed integrazione dell'art. 21 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 'Nuove norme sul diritto allo studio universitario'".
2. È abrogato l'art. 52 "Modifiche della L.R. n. 46 del 1990" della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.

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