Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 10
Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale
1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito l'Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale, quale strumento di conoscenza del sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale.
2. L'Osservatorio acquisisce, raccoglie ed organizza elementi di conoscenza:
a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con il concorso del CoReRat:
a) delibera il progetto di strutturazione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio;
b) coordina, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e per massimizzare l'efficacia degli interventi, le funzioni dell'Osservatorio con quelle del Comitato regionale per i Servizi radiotelevisivi.

Espandi Indice