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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 11
Comunicazioni di pubblica utilità del Consiglio regionale
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale della consulenza del Comitato per la progettazione e la attuazione, attraverso i mezzi radiotelevisivi, di iniziative di comunicazione di pubblica utilità, indicate all'articolo 10 della L.R. n. 39/1992, riguardanti il Consiglio e le sue articolazioni.
2. Per le iniziative di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il CoReRat, approva appositi programmi, contenenti tra l'altro:
a) i piani degli interventi comunicazionali, con analisi degli obiettivi da conseguire, dei canali da utilizzare, delle tipologie di comunicazione da svolgere, dei destinatari da raggiungere, e degli strumenti da impiegare per la verifica dell'impatto comunicativo;
b) ipotesi di convenzioni con emittenti locali , o con la concessionaria pubblica per l'emittenza radiotelevisiva, o con emittenti locali e concessionari pubblici insieme, con indicazione dei principi cui le convenzioni si ispirano;
c) determinazione di criteri obiettivi e verificabili per la scelta delle emittenti private con le quali stringere rapporti convenzionali;
d) l'indicazione delle spese previste.
3. Al di fuori dei programmi di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza può deliberare, su proposta o sentito il parere del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, l'erogazione di contributi fino al trenta per cento delle spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Emilia-Romagna sui quali il Consiglio regionale sia intervenuto o sia comunque competente ad intervenire.
4. Le spese conseguenti alle iniziative di cui ai commi 2 e 3 fanno capo al bilancio del Consiglio regionale.

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