LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52
DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996
Art. 13
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 hanno effetto a partire dal 1° settembre 1996.
2. Il CoReRat, in carica al momento dell'approvazione della presente legge, è prorogato fino al termine della corrente legislatura. Dopo l'entrata in vigore della presente legge:
a) nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Vicepresidente secondo le modalità previste dall'art. 2;
b) entro sessanta giorni approva il proprio regolamento secondo le disposizioni dell'art. 6.