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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 3
Incompatibilità
1. Sussiste incompatibilità tra la carica di componente del Comitato e:
a) la qualità di Consigliere regionale;
b) la qualità di dipendente della Regione Emilia - Romagna, o di enti o aziende regionali o finanziati dalla Regione o sottoposti al controllo della Regione;
c) la titolarità di quote di proprietà, o l'attualità di un rapporto di lavoro dipendente, o la titolarità di incarichi societari o dirigenziali riguardanti:
1) società concessionarie del servizio pubblico o imprese radiotelevisive private;
2) imprese di produzione o distribuzione o gestione di impianti radiotelevisivi, o di programmi o di pubblicità;
3) imprese o società direttamente o indirettamente collegate con quelle di cui ai numeri 1 e 2 , o da esse controllate.
2. Il Presidente del Comitato non può svolgere alcun tipo di attività professionale per conto delle società ed imprese di cui al comma 1, lettera c).
3. Gli altri membri del Comitato non possono svolgere alcun tipo di attività professionale continuativa nei confronti delle imprese o società di cui al comma 1, lettera c). Essi devono comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'attivazione di eventuali rapporti professionali definiti nel tempo e non reiterati. L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione consiliare, decide se tali rapporti siano da considerarsi compatibili con la carica di componente del Comitato.
4. Le cause di incompatibilità sussistenti in base ai commi 1, 2 e 3 o dichiarate con la decisione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 3 , sono contestate per iscritto, a cura del Presidente del Consiglio, ai componenti del Comitato interessati, che hanno dieci giorni di tempo per presentare controdeduzioni ed osservazioni. Decorsi i dieci giorni, l'Ufficio di Presidenza delibera se proporre al Consiglio regionale la dichiarazione di decadenza dalla carica. Il Consiglio decide entro trenta giorni dalla iscrizione della proposta all'ordine del giorno generale.
5. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 comporta la decadenza di diritto. Per la dichiarazione di decadenza si segue il procedimento disposto al comma 4.

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