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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 7
Funzionamento del Comitato
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il Comitato:
a) determina la dotazione e l'organizzazione della struttura burocratica, inserita nell'organico del Consiglio regionale, di cui il Comitato si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
b) assegna al Comitato i locali, l'arredamento, le attrezzature d'ufficio e tecniche, e tutti gli altri mezzi materiali necessari.
2. Il personale della struttura di cui alla lettera a) del comma 1 è posto alle dipendenze funzionali del Comitato.
3. Il Presidente del Comitato assume in carico, previa inventariazione, i mobili, le attrezzature ed i beni durevoli, di cui alla lettera b) del comma 1, e ne diviene consegnatario responsabile ad ogni effetto.
4. Le spese occorrenti per il funzionamento ordinario e straordinario del Comitato sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale, e sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza, secondo le norme e le procedure previste per la contabilità del Consiglio regionale. Il regolamento di cui all'articolo 6 può prevedere l'assegnazione al Comitato di un fondo economale, e l'identificazione presso il Comitato di un funzionario delegato ai sensi degli articoli 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e del regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.

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