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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 8
Indennità di funzione e rimborsi
1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, una indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica lorda mensile spettante ai Consiglieri regionali:
a) per il Presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
b) per il Vicepresidente del Comitato, venti per cento;
c) per gli altri componenti, quindici per cento.
2. Ai componenti del Comitato residenti fuori del comune di Bologna spetta il rimborso delle spese di trasporto per la partecipazione alle riunioni del Comitato.
3. Per ogni assenza alle riunioni del Comitato, è operata una trattenuta del cinque per cento sulla indennità mensile di funzione.
4. Ai componenti del Comitato che per ragioni del loro ufficio debbono recarsi in località diverse da quella ove ha sede l'organo, compete il trattamento di missione previsto dagli articoli 8 e 9 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42 e successive modificazioni, dietro autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In caso di urgenza, tale autorizzazione è concessa dal Presidente del Consiglio regionale.

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