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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

INDICE

Art. 1 - Principi generali
Art. 2 - Composizione, elezione e durata in carica. Adempimenti degli eletti
Art. 3 - Incompatibilità
Art. 4 - Funzioni del Comitato
Art. 5 - Poteri di proposta del Comitato. Rapporti con altri organi
Art. 6 - Regolamento del Comitato
Art. 7 - Funzionamento del Comitato
Art. 8 - Indennità di funzione e rimborsi
Art. 9 - Programmazione delle attività del Comitato
Art. 10 - Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale
Art. 11 - Comunicazioni di pubblica utilità del Consiglio regionale
Art. 12 - Norma finanziaria
Art. 13 - Norme transitorie
Art. 14 - Abrogazione
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene nel settore delle comunicazioni radiotelevisive, al fine di promuovere e assicurare, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione; l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose; il diritto dei cittadini ad informare e ad essere informati.
2. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CoReRat) è organo di consulenza della Regione, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, per le politiche di intervento di cui al comma 1.
3. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è collocato presso il Consiglio regionale. Gode di autonomia funzionale secondo le norme della presente legge.
4. La presente legge regola compiti, funzionamento ed elezione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi , in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 Sito esterno "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
Art. 2
Composizione, elezione e durata in carica. Adempimenti degli eletti
1. Il Comitato è composto da nove membri, scelti tra persone dotate di riconosciute competenze nei campi della comunicazione e dell'informazione, della radio e della televisione, della multimedialità e delle telecomunicazioni.
2. Il Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, elegge, con voto limitato a due terzi dei componenti, il Comitato.
3. Con successiva votazione, nella stessa seduta o nella seduta successiva, il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il presidente del Comitato, in seno al Comitato stesso. Se nessuno dei candidati riporta la maggioranza assoluta dei voti, la votazione è immediatamente ripetuta. Se neppure alla seconda votazione si raggiunge la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata alla successiva seduta del Consiglio, nella quale viene eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti.
4. Il Comitato elegge nel proprio seno, nella prima riunione, un Vicepresidente. Risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti. Il Vicepresidente dura in carica dodici mesi e decade, comunque, al termine della durata in carica del Comitato.
5. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura nella quale è stato eletto.
6. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei componenti, il Consiglio procede al rinnovo entro i termini più brevi compatibili con il procedimento di nomina.
7. Per quanto non diversamente disciplinato in modo espresso dalla presente legge, si applica integralmente la L.R. 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale".
Art. 3
Incompatibilità
1. Sussiste incompatibilità tra la carica di componente del Comitato e:
a) la qualità di Consigliere regionale;
b) la qualità di dipendente della Regione Emilia - Romagna, o di enti o aziende regionali o finanziati dalla Regione o sottoposti al controllo della Regione;
c) la titolarità di quote di proprietà, o l'attualità di un rapporto di lavoro dipendente, o la titolarità di incarichi societari o dirigenziali riguardanti:
1) società concessionarie del servizio pubblico o imprese radiotelevisive private;
2) imprese di produzione o distribuzione o gestione di impianti radiotelevisivi, o di programmi o di pubblicità;
3) imprese o società direttamente o indirettamente collegate con quelle di cui ai numeri 1 e 2 , o da esse controllate.
2. Il Presidente del Comitato non può svolgere alcun tipo di attività professionale per conto delle società ed imprese di cui al comma 1, lettera c).
3. Gli altri membri del Comitato non possono svolgere alcun tipo di attività professionale continuativa nei confronti delle imprese o società di cui al comma 1, lettera c). Essi devono comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'attivazione di eventuali rapporti professionali definiti nel tempo e non reiterati. L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione consiliare, decide se tali rapporti siano da considerarsi compatibili con la carica di componente del Comitato.
4. Le cause di incompatibilità sussistenti in base ai commi 1, 2 e 3 o dichiarate con la decisione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 3 , sono contestate per iscritto, a cura del Presidente del Consiglio, ai componenti del Comitato interessati, che hanno dieci giorni di tempo per presentare controdeduzioni ed osservazioni. Decorsi i dieci giorni, l'Ufficio di Presidenza delibera se proporre al Consiglio regionale la dichiarazione di decadenza dalla carica. Il Consiglio decide entro trenta giorni dalla iscrizione della proposta all'ordine del giorno generale.
5. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 comporta la decadenza di diritto. Per la dichiarazione di decadenza si segue il procedimento disposto al comma 4.
Art. 4
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 Sito esterno; dal dPR 27 marzo 1992, n. 255 Sito esterno; dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 Sito esterno; dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 Sito esterno; dai provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da altre norme di legge o di regolamento, statali o regionali.
2. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1990 Sito esterno, è organo di consulenza della Regione nonché, per quanto demandato dalle leggi vigenti, di proposta e indirizzo, di garanzia e controllo in materia radiotelevisiva.
3. In particolare, il Comitato:
a) concorre alla definizione del parere regionale e collabora alla proposta di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, per quanto di competenza regionale;
b) esprime parere sull'adozione e l'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione delle radiofrequenze;
c) esprime parere sulla destinazione della pubblicità disposta dalla Regione su emittenti televisive locali e su emittenti radiofoniche nazionali e locali;
d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali che dispongono agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 223/1990 Sito esterno;
e) esprime parere sugli interventi di sostegno per l'innovazione tecnologica del sistema dell'informazione locale, previsti dall'articolo 12 della L.R. 20 ottobre 1992, n. 39;
f) esprime parere sulle convenzioni tra la Regione ed il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, di cui all'articolo 13 della L.R. n. 39 del 1992, in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 223/1990 Sito esterno;
g) definisce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 223/1990 Sito esterno, i contenuti delle collaborazioni tra la concessionaria pubblica e realtà culturali ed informative della regione; definisce i contenuti delle convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, la Regione e i concessionari privati in ambito locale; coordina, per conto della Regione, l'attuazione di tali collaborazioni e di tali accordi.
4. Al di fuori dei casi indicati al comma 3, il Comitato svolge la sua funzione di consulenza esprimendo i pareri e le osservazioni che gli organi regionali gli richiedono.
5. Il Comitato esprime i pareri di cui ai commi 3 e 4 avvalendosi di un adeguato periodo di tempo, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta. In casi di particolare complessità, può chiedere che il termine sia prorogato di quindici giorni. Quando i pareri richiesti investano questioni di natura tecnica o di speciale difficoltà, il Comitato può avvalersi di consulenti, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 5
Poteri di proposta del Comitato. Rapporti con altri organi
1. Il Comitato:
a) può proporre agli organi regionali ogni opportuna iniziativa, compreso lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e problemi della comunicazione radiotelevisiva;
b) può proporre alla Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne iniziative riguardanti le azioni positive per la parità di cui all'articolo 11 della legge 223/1990 Sito esterno.
2. Il Comitato svolge, a richiesta, funzioni di consulenza per gli enti locali in tutti i campi di propria competenza.
3. Il Comitato inoltre:
a) intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti, di cui all'articolo 28 della legge 223/1990 Sito esterno;
b) attiva canali di contatto, confronto e partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione; con le associazioni degli utenti; con tutte le formazioni sociali interessate alla comunicazione televisiva e radiofonica; con tutti gli organismi sociali portatori di interessi diffusi nel campo dell'informazione e della comunicazione.
4. Il Comitato può promuovere forme di coordinamento, od aderire a forme di coordinamento già esistenti, con altri Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, o con altri organismi operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva.
Art. 6
Regolamento del Comitato
1. Il Comitato, entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una proposta di regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il regolamento è sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.
Art. 7
Funzionamento del Comitato
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il Comitato:
a) determina la dotazione e l'organizzazione della struttura burocratica, inserita nell'organico del Consiglio regionale, di cui il Comitato si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
b) assegna al Comitato i locali, l'arredamento, le attrezzature d'ufficio e tecniche, e tutti gli altri mezzi materiali necessari.
2. Il personale della struttura di cui alla lettera a) del comma 1 è posto alle dipendenze funzionali del Comitato.
3. Il Presidente del Comitato assume in carico, previa inventariazione, i mobili, le attrezzature ed i beni durevoli, di cui alla lettera b) del comma 1, e ne diviene consegnatario responsabile ad ogni effetto.
4. Le spese occorrenti per il funzionamento ordinario e straordinario del Comitato sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale, e sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza, secondo le norme e le procedure previste per la contabilità del Consiglio regionale. Il regolamento di cui all'articolo 6 può prevedere l'assegnazione al Comitato di un fondo economale, e l'identificazione presso il Comitato di un funzionario delegato ai sensi degli articoli 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e del regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
Art. 8
Indennità di funzione e rimborsi
1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, una indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica lorda mensile spettante ai Consiglieri regionali:
a) per il Presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
b) per il Vicepresidente del Comitato, venti per cento;
c) per gli altri componenti, quindici per cento.
2. Ai componenti del Comitato residenti fuori del comune di Bologna spetta il rimborso delle spese di trasporto per la partecipazione alle riunioni del Comitato.
3. Per ogni assenza alle riunioni del Comitato, è operata una trattenuta del cinque per cento sulla indennità mensile di funzione.
4. Ai componenti del Comitato che per ragioni del loro ufficio debbono recarsi in località diverse da quella ove ha sede l'organo, compete il trattamento di missione previsto dagli articoli 8 e 9 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42 e successive modificazioni, dietro autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In caso di urgenza, tale autorizzazione è concessa dal Presidente del Consiglio regionale.
Art. 9
Programmazione delle attività del Comitato
1. Il Comitato presenta, entro il 30 luglio di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla Giunta regionale il programma delle attività che intende svolgere nell'anno seguente, corredato dalle indicazioni e dalle previsioni di spesa. Il programma è discusso ed approvato dall'Ufficio di Presidenza, che ne tiene conto ai fini della previsione di spesa nel bilancio del Consiglio.
2. Le iniziative eccedenti l'attività ordinaria del Comitato, previste nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, si intendono autorizzate in via di massima, entro i limiti della spesa indicata nel programma. La loro effettuazione deve comunque avvenire d'intesa tra il Comitato e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno il Comitato invia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento agli organi regionali. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta la trasmettono, con proprie considerazioni, alla Commissione consiliare competente per materia a riferire al Consiglio regionale.
Art. 10
Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale
1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito l'Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale, quale strumento di conoscenza del sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale.
2. L'Osservatorio acquisisce, raccoglie ed organizza elementi di conoscenza:
a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con il concorso del CoReRat:
a) delibera il progetto di strutturazione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio;
b) coordina, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e per massimizzare l'efficacia degli interventi, le funzioni dell'Osservatorio con quelle del Comitato regionale per i Servizi radiotelevisivi.
Art. 11
Comunicazioni di pubblica utilità del Consiglio regionale
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale della consulenza del Comitato per la progettazione e la attuazione, attraverso i mezzi radiotelevisivi, di iniziative di comunicazione di pubblica utilità, indicate all'articolo 10 della L.R. n. 39/1992, riguardanti il Consiglio e le sue articolazioni.
2. Per le iniziative di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il CoReRat, approva appositi programmi, contenenti tra l'altro:
a) i piani degli interventi comunicazionali, con analisi degli obiettivi da conseguire, dei canali da utilizzare, delle tipologie di comunicazione da svolgere, dei destinatari da raggiungere, e degli strumenti da impiegare per la verifica dell'impatto comunicativo;
b) ipotesi di convenzioni con emittenti locali , o con la concessionaria pubblica per l'emittenza radiotelevisiva, o con emittenti locali e concessionari pubblici insieme, con indicazione dei principi cui le convenzioni si ispirano;
c) determinazione di criteri obiettivi e verificabili per la scelta delle emittenti private con le quali stringere rapporti convenzionali;
d) l'indicazione delle spese previste.
3. Al di fuori dei programmi di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza può deliberare, su proposta o sentito il parere del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, l'erogazione di contributi fino al trenta per cento delle spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Emilia-Romagna sui quali il Consiglio regionale sia intervenuto o sia comunque competente ad intervenire.
4. Le spese conseguenti alle iniziative di cui ai commi 2 e 3 fanno capo al bilancio del Consiglio regionale.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 8 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa annualmente autorizzati nel cap. 00350 " Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche ", a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 13
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 hanno effetto a partire dal 1° settembre 1996.
2. Il CoReRat, in carica al momento dell'approvazione della presente legge, è prorogato fino al termine della corrente legislatura. Dopo l'entrata in vigore della presente legge:
a) nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Vicepresidente secondo le modalità previste dall'art. 2;
b) entro sessanta giorni approva il proprio regolamento secondo le disposizioni dell'art. 6.
Art. 14
Abrogazione
1. E' abrogata la L.R. 13 gennaio 1992, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 dicembre 1996 ANTONIO LA FORGIA

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