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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Capo III
Deroghe e raccolta a fini economici
Art. 9
Raccolta nei territori montani
1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle consuetudini e alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:
a) le aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre i 5 Kg. giornalieri di funghi per persona.
2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione, denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in quelli soggetti ad uso civico.
3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, proprietà collettive quali comunalie, comunelli e altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1. La richiesta è corredata da un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.
4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui alla lettera
b) del comma 1.
5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b) del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)

Agevolazioni
1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunalie, comunelli e le altre forme similari, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni e dei centri di assistenza agricola (CAA), un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
Art. 11
Raccolta a fini economici
1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni nè quantitative nè temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1.
2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.
3. I coltivatori diretti e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorchè inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni nè temporali nè quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.
6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente legge sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2.
Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche
abrogato

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