LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
(abrogato da art. 10 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)
Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche
abrogato