LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2
MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997
Art. 11
Servizio di mensa
1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di fruizione e adeguamento del servizio di mensa, in relazione all'articolazione dell'orario pomeridiano, definito per rispondere alle esigenze organizzative dell'ente.