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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 21 gennaio 1997

Art. 2
Valorizzazione professionale
1. Fino all'attuazione del vigente piano occupazionale, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, la Regione, nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione organica, destina una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale a favore del personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo avviato con la L.R. 4 agosto 1994 n. 31 e della valorizzazione professionale dei dipendenti.
2. La percentuale di personale in servizio in ciascuna qualifica al quale è attribuibile il premio per la qualità della prestazione individuale previsto dall'art. 34 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è elevata al quaranta per cento.
3. L'importo dell'indennità di area direttiva prevista dall'art.35 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è elevato, nel valore massimo e con riferimento ad entrambe le qualifiche destinatarie di essa, a lire tre milioni e cinquecentomila.
4. Le norme del presente articolo entrano in vigore dall'1 gennaio 1997.

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